Sez. 5 - , Ordinanza n. 6170 del 01/03/2023 (Rv. 667331 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Anagrafe unica delle ONLUS - Provvedimento di cancellazione - Tardiva emissione del parere dell'Agenzia delle ONLUS - Irrilevanza - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di ONLUS, la cancellazione dall'anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituita dall'art. 11 del d.lgs. n. 460 del 1997, è legittima, anche se disposta prescindendo dal parere dell'Agenzia delle ONLUS, che sia stato reso tardivamente oltre il termine di legge, trattandosi di parere obbligatorio ma non vincolante.
DM Finanze 18/07/2003, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 16 com. 1, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 16 com. 2, Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)