Sez. 5, Sentenza n. 20038 del 07/10/2015 (Rv. 636836 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Anagrafe unica delle ONLUS - Provvedimento di cancellazione di una fondazione - Motivazione - Recepimento del contenuto del parere espresso dall'Agenzia delle ONLUS - Mancata allegazione del parere - Irrilevanza - Difetto di motivazione - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In materia di ONLUS, è legittimo il provvedimento di cancellazione di una fondazione dal registro dell'Anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per assenza dei requisiti richiesti dall'art. 10, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 460 del 1997, nella cui motivazione recepisca il contenuto del parere espresso dall'Agenzia delle ONLUS, senza allegarlo, in quanto detta omissione non determina un'apprezzabile lesione del diritto di difesa del contribuente, trattandosi di un atto interno a carattere non vincolante.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10, DM Finanze 18/07/2003, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)