Sez. L, Ordinanza n. 208 del 28/03/1990 (Rv. 466185 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - CONTRIBUTI VERSATI DAI DATORI DI LAVORO A FAVORE DEI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ESCLUSIONE PER IL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE E DELLE AGENZIE MARITTIME - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE AI VERSAMENTI IN FAVORE DI ANALOGHI FONDI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA - IN RELAZIONE AGLI ARTT. 36, 38 E 53 COST. - INFONDATEZZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - CONTRIBUTI VERSATI DAI DATORI DI LAVORO A FAVORE DEI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ESCLUSIONE PER IL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE E DELLE AGENZIE MARITTIME - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE AI VERSAMENTI IN FAVORE DI ANALOGHI FONDI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA - IN RELAZIONE AGLI ARTT. 36, 38 E 53 COST. - INFONDATEZZA.*
Non è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, interpretato, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del d.l. n. 44 del 1985 (convertito con legge n. 155 del 1985), nel senso che i contributi versati dai datori di lavoro a favore di regimi di previdenza complementare siano esclusi dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali solo nel caso in cui i versamenti stessi avvengano in favore del fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, derivandone un'irrazionale disparità di trattamento fra tale caso e quello di versamenti in favore di analoghi fondi (nella specie, fondo aziendale di previdenza per il personale del credito italiano), che, secondo la corrente interpretazione, non beneficiano di siffatta esclusione, in quanto la ratio della mancata esclusione dalla retribuzione imponibile, pertinente a tale ultima situazione e ravvisabile nella ritenuta irrilevanza della funzione previdenziale dei contributi versati a tali fondi, è comune anche alla situazione (contributi a favore del fondo per gli impiegati delle imprese di spedizione ed agenzie marittime) oggetto dell'indicata deroga legale. La medesima norma, nell'interpretazione suesposta, non è invece sospettabile d'illegittimità costituzionale con riguardo agli artt. 36, 38 e 53 della Costituzione. (Conf 713/89, mass n 464602).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Costituzione art. 53, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 01/03/1985 num. 44 art. 1 CORTE COST., Legge 26/04/1985 num. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)