Sez. L, Ordinanza n. 713 del 15/12/1989 (Rv. 464602 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - DISCIPLINA EX ARTT. 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 E 1, QUARTO COMMA, DEL D.L. N. 44 DEL 1985 - CONTRIBUTI VERSATI DAL DATORE DI LAVORO A FAVORE DEI REGIMI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ESCLUSIONE DA DETTA RETRIBUZIONE SOLO NEL CASO DI VERSAMENTO IN FAVORE DEL FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE E DELLE AGENZIE MARITTIME - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - DISCIPLINA EX ARTT. 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 E 1, QUARTO COMMA, DEL D.L. N. 44 DEL 1985 - CONTRIBUTI VERSATI DAL DATORE DI LAVORO A FAVORE DEI REGIMI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ESCLUSIONE DA DETTA RETRIBUZIONE SOLO NEL CASO DI VERSAMENTO IN FAVORE DEL FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE E DELLE AGENZIE MARITTIME - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Non è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 e dell'art. 1, quarto comma, del d.l. n. 44 del 1985 (convertito nella legge n. 155 del 1985), laddove con interpretazione autentica dell'art. 12 cit. Esclude dalla "retribuzione imponibile", a fini previdenziali, i contributi versati dal datore di lavoro a favore di regimi di previdenza complementare solo nel caso in cui i versamenti stessi avvengano in favore del fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, determinando un'irrazionale disparità di trattamento fra tale caso e quello di versamenti in favore di analoghi fondi, che, secondo la corrente interpretazione, costituente "diritto" "vivente" non sono ammessi a siffatta esclusione, sebbene la ratio excludendi, pertinente a tale ultima situazione e ravvisabile nella ritenuta irrilevanza della "funzione previdenziale" di detta contribuzione previdenziale, sia comune anche all'altra situazione assoggettata dal legislatore al descritto regime derogatorio. (V 61/87, mass n 449866; (V 3121/86, mass n 446132; (V 1546/86, mass n 444920; (V 6053/84, mass n 437712).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 01/03/1985 num. 44 art. 1 CORTE COST., Legge 26/04/1985 num. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)