Sez. U, Sentenza n. 9209 del 07/11/1994 (Rv. 488411 - 01)
USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RECLAMI | Controversie sull'esistenza, natura ed estensione degli usi e degli altri diritti di promiscuo godimento e sulla rivendicazione delle terre - Decisione del Commissario regionale - Reclamo alla sezione speciale della Corte di Appello di Roma - Esperibilità - Statuizioni circa la nullità del titolo dispositivi del bene demaniale - Estensione - Conseguenze - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RECLAMI
Il reclamo alla Sezione speciale della Corte d'Appello di Roma, avverso le decisioni del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici relative a controversie sull'esistenza, natura ed estensione degli usi e degli altri diritti di promiscuo godimento e sulla rivendicazione delle terre, deve essere esperito, data la sostanziale unitarietà ed inscindibilità delle decisioni, anche avverso le statuizioni delle stesse circa la nullità del titolo dispositivo del bene di cui si sia accertata la demanialità, con la conseguenza che, avverso tali statuizioni, non è ammissibile il ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., rappresentando quest'ultimo un rimedio residuale, esperibile avverso le decisioni del Commissario in materie diverse dalle predette e per le quali non sia previsto un altro specifico gravame.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 1, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)