diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 12860 del 28/12/1993 (Rv. 484884 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Recesso unilaterale | Ammissibilità - Limiti - Inapplicabilità al recesso legale previsto dall'art. 1385 cod. civ..
Stato
decisa il 1993-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484884-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Recesso unilaterale

Il recesso unilaterale dal contratto, previsto dall'art. 1385, secondo comma, cod. civ., è di natura legale e non convenzionale, trovando la sua giustificazione nell'inadempienza dell'altra parte, laddove l'art. 1373, primo comma, cod. civ., secondo il quale il recesso non può essere esercitato quando il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, riguarda esclusivamente il recesso convenzionale e non anche quello stabilito dall'art. 1385 in favore del contraente non inadempiente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)