Sez. L, Sentenza n. 5121 del 21/08/1986 (Rv. 447752 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA CONTRATTAZIONE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DI GESTIONE DELLE AUTOSTRADE IN ORDINE ALLA MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA PER LA ESAZIONE DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE DI DOMENICA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA CONTRATTAZIONE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DI GESTIONE DELLE AUTOSTRADE IN ORDINE ALLA MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA PER LA ESAZIONE DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE DI DOMENICA.*
L'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro post- corporativi da parte del giudice del merito è incensurabile in Cassazione ove conforme alle regole di ermeneutica contrattuale e priva di errori logico-giuridici. (nella specie la S.C. con riferimento alla contrattazione collettiva per i dipendenti da aziende di gestione delle autostrade ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva escluso che i lavoratori addetti al servizio di esazione del pedaggio autostradale avessero diritto ad una maggiorazione di retribuzione per il lavoro domenicale prestato, con riposo compensativo in altra giornata, ritenendolo compensato dall'attribuzione - che la stessa normativa prevede in favore di tali lavoratori - di un maggior numero di riposi rispetto al personale non turnista e di una pausa retribuita giornaliera di venti minuti). (V 4867/86, mass n 447568).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)