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Sez. L, Sentenza n. 5110 del 11/06/1987 (Rv. 453707 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - LAVORO DOMENICALE - MAGGIOR PENOSITÀ E ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - LIMITI - PREVISIONE CONTRATTUALE PER IL PERSONALE TURNISTA DI UN NUMERO DI RIPOSI MAGGIORE DI QUELLO CONTEMPLATO PER IL PERSONALE NON TURNISTA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453707-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - LAVORO DOMENICALE - MAGGIOR PENOSITÀ E ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - LIMITI - PREVISIONE CONTRATTUALE PER IL PERSONALE TURNISTA DI UN NUMERO DI RIPOSI MAGGIORE DI QUELLO CONTEMPLATO PER IL PERSONALE NON TURNISTA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Benché il lavoro domenicale sia caratterizzato da una maggiore penosità per il lavoratore, la cui prestazione risulta sotto tale profilo qualitativamente diversa da quella svolta negli altri giorni della settimana, e richieda quindi un adeguamento della retribuzione, tuttavia, ove la contrattazione collettiva preveda per il personale turnista, chiamato a lavorare anche nella giornata della domenica, un numero di riposi maggiore di quello contemplato per il persona non turnista, il giudice deve accertare se alla stregua della complessiva disciplina collettiva la maggiore penosità del lavoro domenicale possa ritenersi compensata dal più favorevole trattamento dei riposi. (V 5121/86, mass n 447752; (V 5119/86, mass n 447751; (V 4867/86, mass n 447568; (V 5923/82, mass n 423682).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)