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Sez. U - , Sentenza n. 33687 del 31/12/2018 (Rv. 652239 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica – Richiesta di rimborso presentata dal consumatore finale - Rigetto - Impugnazione - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-12-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652239-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Sussiste la giurisdizione del giudice tributario con riferimento al giudizio di impugnazione, promosso dal consumatore finale, avverso il diniego di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, ottenuta dal fisco in forza di norme ritenute incompatibili con l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/11/CE, dovendosi tenere conto, ai fini del riparto di giurisdizione, del "petitum" sostanziale della domanda e del tipo di esercizio del potere giurisdizionale richiesto, a prescindere dalla questione relativa alla configurabilità o meno di un rapporto giuridico diretto tra l'utente e il fisco, che attiene al merito della vertenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 16, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 53, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 56, Decreto Legge 08/11/1988 num. 511 art. 6, Legge 27/01/1989 num. 20 art. 1, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 511 art. 1 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)