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Sez. 5 - , Sentenza n. 13724 del 31/05/2017 (Rv. 644358 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Rimborso sull'accisa indebitamente pagata - Domanda - Termine di decadenza biennale di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995 - Applicazione anche ai casi di imposta debitamente pagata e di sopravvenuta non debenza della medesima - Decorrenza - Dalla data del pagamento - Termine non derogabile.
Stato
decisa il 2017-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644358-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

In tema di imposte sul consumo del gas e dell'energia elettrica, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 (T.U. delle imposte sulla produzione e sui consumi,) il rimborso dell'accisa indebitamente corrisposta, a prescindere dalle cause per le quali il pagamento non sia dovuto (e quindi anche nelle ipotesi di non debenza del tributo per cause sopravvenute), deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento stesso, da intendersi come termine non derogabile, neanche per accordo delle parti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)