diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 10910 del 27/05/2015 (Rv. 635641 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Deducibilità dei costi - Spese relative alla cessione di beni di produzione e di materiale pubblicitario - Distribuzione gratuita - Qualificazione - Spese di rappresentanza - Fondamento - Compresenza di finalità pubblicitaria - Ininfluenza.
Stato
decisa il 2015-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635641-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 108 (ex 74, secondo comma) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le spese relative a beni di produzione e materiale pubblicitario ceduti alla clientela, ove la cessione abbia luogo in maniera gratuita, devono essere qualificate, ai fini della loro deducibilità, come spese di rappresentanza, pur se, per le caratteristiche esteriori dei beni, sia identificabile nella distribuzione anche una finalità pubblicitaria.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)