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Sez. 3, Sentenza n. 456 del 02/02/1996 Cc. (dep. 13/02/1996) Rv. 204968 - 01

Impugnazioni - Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena (in genere) | Declaratoria di causa di non punibilità - Censure di pretesa erroneità - Effetto devolutivo di ogni questione attinente all'applicazione della causa di non punibilità - Sussistenza - Fattispecie: sanatoria in materia tributaria.
Stato
decisa il 1996-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204968-01

Impugnazioni - Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena (in genere)

In tema di censure attinenti una pretesa erronea declaratoria di una causa di non punibilità, con l'impugnazione si realizza una devoluzione "ope legis" di ogni questione, anche se non investita dai motivi di ricorso, attinente alla corretta applicazione della causa di non punibilità e con la conseguente necessità di un controllo al fine di accertare la sussistenza dei presupposti in fatto che legittimino il suo riconoscimento nella concreta fattispecie. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza di non doversi procedere per intervenuta sanatoria in materia tributaria, la S.C., al di là delle censure proposte dal P.M. ricorrente non condivise, ha individuato in altri fatti, ritenuti come erroneamente valutati dalla sentenza impugnata, l'efficacia preclusiva della configurabilità dell'esimente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 48 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 408 art. 14 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)