Sez. 1, Sentenza n. 2809 del 18/02/1998 Ud. (dep. 04/03/1998) Rv. 210039 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO DEVOLUTIVO | Ha carattere generale - Preclusione collegata ad esso - Riguarda solo i punti della decisione, non anche gli argomenti svolti a sostegno di essa - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO DEVOLUTIVO
La preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'impugnazione (nella specie ricorso per cassazione) riguarda esclusivamente i "punti" della sentenza impugnata che, non essendo stati oggetto dei motivi, abbiano acquistato autorità di cosa giudicata; non riguarda, invece, nell'ambito dei motivi proposti, le argomentazioni e le questioni di diritto non svolte o erroneamente prospettate a sostegno del "petitum", atteso che il giudice dell'impugnazione ben può - senza esorbitare dalla sfera devolutiva del gravame - accoglierlo in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'impugnante. (Fattispecie in tema di prescrizione di alcuni tra i reati legati dal vincolo della continuazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)