diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2097 del 29/07/1966 (Rv. 324085 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE- LIMITE DI ALTEZZA STABILITO DALL'ART 205 DEL TU N1399 DEL 1917 - EFFETTI - NUOVA DISCIPLINA CONTENUTA NEL RDL N 2105 DEL 1937 - RETROATTIVITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324085-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE- LIMITE DI ALTEZZA STABILITO DALL'ART 205 DEL TU N1399 DEL 1917 - EFFETTI - NUOVA DISCIPLINA CONTENUTA NEL RDL N 2105 DEL 1937 - RETROATTIVITA - ESCLUSIONE.*

Secondo l'art.205 del T. U. 19 agosto 1917, n.1399 - contenente Disposizioni da applicare nelle zone colpite dal terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908 - l'altezza degli edifici non poteva oltrepassare il primo piano, ne poteva essere superiore a dieci metri. Per effetto di tale limitazione, riferentesi non solo alle nuove costruzioni ma anche alle ricostruzioni di edifici distrutti o danneggiati dal terremoto del 1908, i proprietari dei piani sovrastanti al soffitto del primo piano e delle parti eccedenti i dieci metri di altezza di questi ultimi edifici, persero definitivamente la facolta di ricostruire il loro diritto, di natura reale, si converti, insieme al diritto sull'area, in un diritto di credito, e, cioe nel diritto di conseguire l'indennizzo previsto dall'art. 280 dello stesso T.U., condizionato al fatto che il piano o i piani sovrastanti al primo fossero stati ricostruiti su altra area. Dalle sopra richiamate Disposizioni consegue che, sopravvenuto il R.d.l. 22 novembre 1937, n.2105, che permise di edificare al di sopra del primo piano e al di la dei dieci metri di altezza (fino a 16 o 20 metri, o anche piu, a seconda dei casi), i suddetti ex proprietari non potevano pretendere di ricostruire nelle aree gia occupate dalle parti o piani di loro proprieta, distrutti o demoliti dal terremoto, avendo essi ormai perduto definitivamente il loro diritto di natura reale.*

Riferimenti normativi: Legge 19/08/1917 num. 1399 art. 280, Legge 19/08/1917 num. 1399 art. 205

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)