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Sez. 3 - , Sentenza n. 32226 del 13/12/2018 (Rv. 651952 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Responsabilità del produttore ex art. 9 d.P.R. n. 224 del 1988 (ora art. 121 d.lgs. n. 206 del 2005) - Fatto costitutivo della solidarietà passiva - Appartenenza del soggetto alla catena produttiva che ha determinato il danno - Responsabilità del fornitore ex art. 4 del d.P.R. n. 224 del 1988 (ora 116 del d.lgs. n. 206 del 2005) alternativa e non solidale a quella del produttore - Conseguenze sull'interruzione della prescrizione.
Stato
decisa il 2018-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651952-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

In tema di danno da prodotti difettosi, il regime di responsabilità solidale ex art. 9 del d.P.R. n. 224 del 1988 (ora art. 121 del d.lgs. n. 206 del 2005) opera solo tra i produttori che collaborano nella destinazione del prodotto finito alla circolazione e non riguarda il fornitore, in quanto estraneo alla catena produttiva e soggetto, ai sensi dell'art. 4 del citato d.P.R. (oggi art. 116 del d.lgs. n. 206 del 2005), alla responsabilità, alternativa a quella del produttore, derivante dalla mancata comunicazione (nel termine prescritto) al danneggiato dell'identità e del domicilio del medesimo produttore, che non risulti individuato; ne consegue che l'atto interruttivo della prescrizione indirizzato al fornitore non produce effetti nei confronti del produttore.

Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 224 art. 4, DPR 24/05/1988 num. 224 art. 9, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 116, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 121, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)