Sez. 3, Sentenza n. 13432 del 01/06/2010 (Rv. 613372 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Art. 4 del d.P.R. n. 224 del 1988 (attualmente art. 116 del d.lgs. n. 206 del 2005) - Responsabilità del fornitore - Presupposti - Onere di informazione a carico del fornitore - Modalità e portata - Conseguenze - Esonero da responsabilità - Configurabilità - Preventiva richiesta di dati da parte del consumatore - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Incidenza sulla regolazione delle spese di lite.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
In tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi, a mente dell'art. 4 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (disciplina attualmente trasfusa nell'art. 116 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), nell'ipotesi in cui il produttore non sia individuato, il fornitore è gravato - a tutela della parte debole e in ragione del generale principio di solidarietà sociale - da un onere di informazione dei relativi dati in suo possesso, che deve assolvere, comunque, "in limine litis", in modo da condurre - affinché egli possa essere esonerato dalla relativa speciale responsabilità - ad una effettiva individuazione del produttore. Peraltro il consumatore ben può direttamente evocare in giudizio il fornitore anche senza la preventiva richiesta dei dati anzidetti (prevista dal comma 2 dello stesso art. 4), ma tale scelta è suscettibile di sanzione nella regolazione delle spese di lite, comportando - in caso di tempestiva comunicazione in giudizio dei dati del produttore e successiva estromissione del fornitore ove si realizzi la condizione di cui al richiamato comma 5 - il rimborso delle spese in favore di quest'ultimo, siccome inutilmente evocato in giudizio.
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 224 art. 4, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)