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Sez. 1, Sentenza n. 12087 del 20/12/1990 (Rv. 470236 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ESPROPRIAZIONE EX LEGGE N. 865 DEL 1971 - PUBBLICITÀ DELLA STIMA - FUNZIONE - CONDIZIONI DI ESPERIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470236-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ESPROPRIAZIONE EX LEGGE N. 865 DEL 1971 - PUBBLICITÀ DELLA STIMA - FUNZIONE - CONDIZIONI DI ESPERIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE - ESCLUSIONE.*

Nella disciplina espropriativa di cui alla legge 22 ottobre 1971 n. 865, la pubblicità, mediante inserzione nel foglio degli annunzi legali, della stima dell'indennità in Sede espropriativa, secondo la previsione dell'art. 19 della citata legge, ha la sola funzione di rendere legalmente nota tale stima, per fissare unitariamente, nei confronti di tutti gli interessati, la decorrenza del termine per l'opposizione, ma non condiziona l'esperibilità di detta opposizione, la quale, pertanto, può essere proposta anche in difetto di quella pubblicità e prima dell'inizio di quel termine.*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)