Sez. 5, Sentenza n. 19078 del 22/01/2015 Cc. (dep. 07/05/2015) Rv. 263375 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Sequestro preventivo di beni di proprietà di terzi - Condizioni - Restituzione al formale intestatario disposta dal giudice delegato al fallimento - Preclusione al sequestro - Esclusione - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Il sequestro preventivo di beni appartenenti a terzi, quando ne sia certa la "pertinenza" al reato di bancarotta fraudolenta per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione e della effettiva riconducibilità degli stessi all'indagato, non è impedito dal fatto che il giudice delegato al fallimento, accogliendo la domanda di rivendicazione, ne abbia disposto la restituzione al formale intestatario, attesa la reciproca autonomia fra procedura fallimentare e procedimento penale, sul quale incidono con efficacia di giudicato le sole sentenze civili che abbiano deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)