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Sez. 5, Sentenza n. 1826 del 17/10/2023 Cc. (dep. 15/01/2024) Rv. 285754-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Trasferimento di un bene del fallito a un terzo - Revocatoria fallimentare - Accoglimento - Legittimazione ad impugnare il provvedimento di sequestro preventivo del bene - Curatore - Sussistenza - Terzo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285754-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, qualora a seguito di azione revocatoria fallimentare sia stata dichiarata l'inefficacia di un atto dispositivo del fallito nei confronti di un terzo, la legittimazione a impugnare i provvedimenti relativi al sequestro preventivo impeditivo del bene distratto spetta solo al curatore, e non anche al terzo proprietario, poiché, in caso di accoglimento dell'impugnazione, il destinatario esclusivo del bene è il solo curatore.

Legge Falliment. art. 66, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 1), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)