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Sez. 3, Sentenza n. 2350 del 06/08/1974 (Rv. 370745 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM - DIFETTO - SANATORIA CON EFFETTI RETROATTIVI - POSSIBILITA - CONDIZIONI E LIMITI - SOSTITUZIONE DI UN SOGGETTO GIA COSTITUITO CON ALTRO SOGGETTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370745-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM - DIFETTO - SANATORIA CON EFFETTI RETROATTIVI - POSSIBILITA - CONDIZIONI E LIMITI - SOSTITUZIONE DI UN SOGGETTO GIA COSTITUITO CON ALTRO SOGGETTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

La possibilita di sanatoria del difetto di legittimazione processuale non si estende sino a consentire la sostituzione di un soggetto gia costituito con altro soggetto, ma riguarda soltanto l'ipotesi della irregolare Costituzione di una parte perche rappresentata da una persona priva dei relativi poteri. In quest'ultimo caso la possibilita di sanatoria, la quale opera retroattivamente nel senso di regolarizzare il rapporto processuale sin dalla sua Costituzione, trova un limite insormontabile in una decadenza eventualmente gia avveratasi. Gli effetti di questa, invero, non possono essere posti nel nulla dalla tardiva Costituzione in giudizio del rappresentante della parte, perche, in tal modo, verrebbe ad attuarsi una vera e propria restituzione in termini della parte che, dovendo esercitare un suo diritto entro un termine perentorio, non abbia agito personalmente o a mezzo di persona munita dei necessari poteri. (nella specie, emesso decreto ingiuntivo di pagamento contro una societa a responsabilita limitata, la persona fisica che, nell'ingiunzione, era stata indicata quale rappresentante legale della societa, aveva proposto opposizione senza fare contestuale dichiarazione di agire in detta qualita. Da tale circostanza, nonche da altre circostanze concludenti - quale quella di non avere indicato tale qualita ne nel mandato rilasciato al difensore, ne nella nota di iscrizione a ruolo, e di avere, d'altra parte, dedotti i motivi di opposizione relativamente a patti di una convenzione intercorsa in proprio tra il creditore ingiungente e la persona fisica del detto rappresentante legale - sia i giudici di merito sia il SC hanno dedotto che l'opposizione fosse stata prodotta dal soggetto predetto in proprio ed hanno, quindi, ritenuto irrilevante che, solo quando gia era decorso il termine per proporre opposizione all'ingiunzione, l'opponente avesse dichiarato di avere agito quale amministratore unico della societa). (V 1755'70, mass n 347709).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)