Sez. L, Sentenza n. 3103 del 19/05/1982 (Rv. 421040 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - SANATORIA - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - SANATORIA - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI.*
Il difetto di legittimazione ad processum e quindi di rappresentanza processuale può essere rilevato anche di ufficio e senza facoltà del giudice di consentire la sanatoria prevista dall'art. 182 cod. proc. civ., qualora operando il rilievo in fase di gravame, siano già scaduti i termini per proporre l'impugnazione. (V 2350/74, mass n 370745).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)