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Sez. L, Sentenza n. 3103 del 19/05/1982 (Rv. 421040 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - SANATORIA - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421040-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - SANATORIA - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI.*

Il difetto di legittimazione ad processum e quindi di rappresentanza processuale può essere rilevato anche di ufficio e senza facoltà del giudice di consentire la sanatoria prevista dall'art. 182 cod. proc. civ., qualora operando il rilievo in fase di gravame, siano già scaduti i termini per proporre l'impugnazione. (V 2350/74, mass n 370745).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)