Sez. 1, Sentenza n. 3040 del 16/03/2000 (Rv. 534808 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Disciplina ex art. 5 bis D.L. n. 333 del 1992, convertito in legge n. 359 del 1992 - Soggetti già espropriati - Mancata previsione della possibilità di accedere alla cessione volontaria del bene secondo i nuovi criteri evitando la decurtazione del quaranta per cento - Sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 1993 - Portata - Introduzione della facoltà di accettazione della indennità determinata secondo i nuovi criteri - Offerta da parte dell'espropriante nel corso della procedura iniziata prima della entrata in vigore di detta disposizione - Mancata accettazione - Conseguenze - Decurtazione del quaranta per cento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
La pronuncia additiva della Corte Costituzionale n. 283 del 1993, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis, secondo comma, del D.L. n. 333 del 1992, convertito in legge n. 359 del 1992, ha introdotto, per i soggetti già espropriati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina normativa concernente i criteri per la liquidazione della indennità di espropriazione di cui allo stesso art. 5 bis (semisomma del valore di mercato e del reddito dominicale rivalutato, ridotta del quaranta per cento), ove non ne sia stata ancora, a quella data, determinata in via definitiva l'entità, la facoltà di sottrarsi alla prevista decurtazione attraverso l'accettazione della indennità calcolata alla stregua di tali nuovi criteri. Pertanto, ove l'espropriante, dopo il decreto ablatorio, abbia offerto, nel corso della procedura espropriativa iniziata prima della entrata in vigore del citato D.L. n. 333 del 1991, una indennità determinata secondo i nuovi criteri, e questa non venga accettata dagli espropriati (che, nella specie, avevano in precedenza proposto di cedere l'area per un diverso e maggior prezzo, tenendo una condotta incompatibile con la volontà di accordarsi sulla indennità offerta), va applicata la riduzione del quaranta per cento.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)