Sez. 1, Sentenza n. 3994 del 22/04/1999 (Rv. 525617 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Disciplina ex art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992, convertito in legge n. 359 del 1992 - Soggetti già espropriati - Mancata previsione, della possibilità di accedere alla cessione volontaria del bene secondo i nuovi criteri evitando la decurtazione del 40 per cento - Sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 283 del 1993 - Portata - Introduzione della facoltà di accettazione della indennità determinata secondo i nuovi criteri - Opposizione alla stima - Conseguenze - Decurtazione del 40 per cento - Necessità - Fondatezza della opposizione - Effetti - Inapplicabilità della riduzione - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
La pronuncia additiva della Corte Costituzionale n. 283 del 1993, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis, secondo comma, del D.L. n. 333 del 1992, convertito in legge n. 359 del 1992, ha introdotto, per i soggetti già espropriati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina normativa concernente i criteri per la liquidazione della indennità di espropriazione di cui allo stesso art. 5 bis (semisomma del valore di mercato e del reddito dominicale rivalutato, ridotta del 40 per cento) , la facoltà di sottrarsi alla prevista decurtazione, attraverso l'accettazione della indennità calcolata alla stregua di tali nuovi criteri, per equiparare la posizione di costoro a quella dei soggetti espropriandi, ai quali la nuova legge consente di evitare detta riduzione con le cessione volontaria del bene. Pertanto, nel caso in cui manchi l'accettazione, e venga, invece, proposta opposizione alla stima dell'indennità calcolata secondo i criteri di cui al citato art. 5 bis, la riduzione del 40 per cento va comunque applicata, indipendentemente dalla circostanza che l'opposizione stessa si riveli fondata, nel senso che il valore cui commisurare l'indennità si accerti essere sproporzionato rispetto all'offerta formulata dall'espropriante.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)