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Sez. 2, Sentenza n. 301 del 07/02/1972 (Rv. 356155 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE- ASSENZA DEL LAVORATORE PER MALATTIA - GIUSTIFICAZIONE DELL'ASSENZA - ONERE DI COMUNICAZIONE E DI PROVA INCOMBENTE SUL LAVORATORE.*
Stato
decisa il 1972-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356155-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE- ASSENZA DEL LAVORATORE PER MALATTIA - GIUSTIFICAZIONE DELL'ASSENZA - ONERE DI COMUNICAZIONE E DI PROVA INCOMBENTE SUL LAVORATORE.*

Incombe al lavoratore l'Onere di comunicare al datore di lavoro e di provare il suo stato di malattia, quale causa di giustificazione della sua assenza dal lavoro e del suo diritto a percepire ugualmente la retribuzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)