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Sez. L, Sentenza n. 3587 del 14/06/1985 (Rv. 441197 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - ELUSIONE DA PARTE DEL LAVORATORE ASSENTE PER MALATTIA - ASSOGGETTAMENTO DI ESSO A SANZIONI DISCIPLINARI - LEGITTIMITÀ - IDONEITÀ DI QUEL COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE A FAR RITENERE INGIUSTIFICATA L'ASSENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441197-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - ELUSIONE DA PARTE DEL LAVORATORE ASSENTE PER MALATTIA - ASSOGGETTAMENTO DI ESSO A SANZIONI DISCIPLINARI - LEGITTIMITÀ - IDONEITÀ DI QUEL COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE A FAR RITENERE INGIUSTIFICATA L'ASSENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il comportamento del lavoratore, che, dopo aver comunicato al datore di lavoro il proprio stato d'infermità documentato dal relativo certificato medico, si sottrae al controllo previsto dall'art. 5, secondo comma, della legge n. 300 del 1970, può essere fonte, risolvendosi in una violazione dei doveri di correttezza e diligenza dettati dagli artt. 1175 e 1176 cod. civ., di sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 2106 cod. civ., ma non è di per sè stesso sufficiente a far ritenere ingiustificata l'assenza del lavoratore, con conseguente esclusione, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., dell'Obbligo del datore di lavoro di corrispondergli la retribuzione, non potendo un tale effetto derivare definitivamente neppure dall'esito negativo dell'eseguito controllo - stante la possibilità del lavoratore di contestarne i risultati in Sede giudiziaria - e rimanendo il certificato medico allegato dal lavoratore sufficiente a giustificarne l'assenza nel limite temporale della prognosi risultante da tale atto, salva prova contraria del datore di lavoro circa l'inesistenza della malattia o la sua minore durata. (V 5969/82, mass n 423716; (V 5317/79, mass n 401914; (V 94/79, mass n 396155; (V 4820/78, mass n 394515; (V 4351/76, mass n 383054; (V 301/72, mass nn 356155 e 356156).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)