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Sez. 2, Sentenza n. 21883 del 26/06/2026 (Rv. 679122-01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA | Procura per l’appello conferita da amministratore di condominio cessato per dimissioni - Prorogatio dei poteri dell’amministratore - Esclusione - Operatività dell’art. 182 c.p.c. - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità dell’appello e cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE - In genere. PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679122-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA

In tema di condominio negli edifici, il conferimento della procura per proporre appello da parte dell'amministratore cessato dall'incarico per dimissioni esula dai poteri esercitabili in regime di prorogatio imperii ex art. 1129, comma 8, c.c., cosicché, ove il difetto di rappresentanza sia eccepito dalla controparte, non opera la sanatoria prevista dall'art. 182 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'appello e cassazione senza rinvio della sentenza pronunciata sul gravame.

Cod. Civ. art. 1129 com. 8, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)