Sez. U, Sentenza n. 4248 del 04/03/2016 (Rv. 638746 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE | Difetto di rappresentanza - Sanatoria in sede di legittimità - Forma e termini.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE
Il difetto di rappresentanza processuale della parte può essere sanato in fase di impugnazione, senza che operino le ordinarie preclusioni istruttorie, e, qualora la contestazione avvenga in sede di legittimità, la prova della sussistenza del potere rappresentativo può essere data ai sensi dell'art. 372 c.p.c.; tuttavia, qualora il rilievo del vizio in sede di legittimità non sia officioso, ma provenga dalla controparte, l'onere di sanatoria del rappresentato sorge immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)