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Sez. 2 - , Sentenza n. 16512 del 31/07/2020 (Rv. 658292 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Fase monitoria del giudizio di equa riparazione – Liquidazione delle spese giudiziali – Riferimento alla tabella n. 8 allegata al d.m. n. 55 del 2014 – Necessità – Fondamento.
Stato
decisa il 2020-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658292-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

In tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini del'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)