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Sez. 2 - , Ordinanza n. 6015 del 28/02/2019 (Rv. 652772 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | L. n. 89 del 2001 - Procedimento camerale per il riconoscimento dell'equo indennizzo - Artt. 91 ss. c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Tabella applicabile.
Stato
decisa il 2019-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652772-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE

Il giudizio per il riconoscimento dell'equo indennizzo da irragionevole durata del processo ai sensi della l. n. 89 del 2001 (cd. legge Pinto) ha carattere contenzioso perché volto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo che si svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si conclude con un provvedimento il quale, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza ed è suscettibile di acquistare autorità di giudicato. Ne consegue che trovano applicazione analogica le disposizioni degli artt. 91 ss. c.p.c. in tema di spese processuali e che la relativa liquidazione va effettuata non già in base alla tabella n. 7 del d.m. n. 55 del 2014 del Ministero della Giustizia, concernente i procedimenti di volontaria giurisdizione, bensì a quella n. 12 del medesimo d.m. sui giudizi ordinari innanzi alla corte d'appello.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)