Sez. L, Sentenza n. 1645 del 29/04/1977 (Rv. 385354 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI - INAMMISSIBILITA - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - CONFIGURABILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI - INAMMISSIBILITA - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - CONFIGURABILITA.*
L'inesatta percezione da parte del giudice di una circostanza di fatto presupposta come sicura base del suo ragionamento, la quale risulta, invece, diversa dagli Atti del processo, costituisce errore denunciabile col mezzo della revocazione ex art 395, n 4, cod proc civ, e non puo formare oggetto di censura in Sede di legittimita ai sensi dell'art 360, n 5, cod proc civ, non trattandosi di viziato apprezzamento delle risultanze processuali.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)