Sez. 2, Sentenza n. 25135 del 14/12/2015 (Rv. 637853 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE | Provvedimento emesso dagli organi fallimentari dopo la chiusura del fallimento - Inesistenza - Fondamento - "Querela nullitatis" - Legittimati passivi - Individuazione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE
La chiusura del fallimento comporta la decadenza degli organi fallimentari e la cessazione degli effetti della procedura sul patrimonio del debitore, sicché il provvedimento emesso dagli organi fallimentari dopo la chiusura del fallimento è giuridicamente inesistente per assoluta carenza di potere e ogni interessato può farne valere l'inesistenza senza limiti di tempo, sia in via di eccezione, che con azione di accertamento, in quest'ultimo caso convenendo in giudizio, non gli autori dell'atto, ma i soggetti nella cui sfera giuridica esso ha prodotto i suoi effetti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)