Sez. 1, Sentenza n. 5476 del 08/09/1986 (Rv. 448002 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - DECRETO DI CHIUSURA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE - ORDINE DI DEPOSITO DI SOMME DI DENARO A GARANZIA DI FUTURI CREDITI DI IMPOSTA - INESISTENZA GIURIDICA - IDONEITÀ AL PASSAGGIO IN GIUDICATO - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - DECRETO DI CHIUSURA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE - ORDINE DI DEPOSITO DI SOMME DI DENARO A GARANZIA DI FUTURI CREDITI DI IMPOSTA - INESISTENZA GIURIDICA - IDONEITÀ AL PASSAGGIO IN GIUDICATO - ESCLUSIONE.*
Va considerato giuridicamente inesistente per assoluta carenza di potere (ed è perciò insuscettibile di passare in giudicato) il provvedimento del tribunale fallimentare che, all'atto della chiusura del fallimento, disponga il deposito di somme a garanzia di futuri crediti di imposta, in quanto la chiusura del fallimento comporta la decadenza degli organi fallimentari e la cessazione degli effetti della procedura sul patrimonio del debitore tornato in bonis. (Conf 1984/85, mass n 439896).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 118, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 118, Legge Falliment. art. 119 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 119 CORTE COST., Legge Falliment. art. 120, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)