Sez. 2, Sentenza n. 689 del 16/03/1970 (Rv. 345899 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - NELLE SOPRAELEVAZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - APPLICABILITA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - NELLE SOPRAELEVAZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - APPLICABILITA.*
La disciplina delle distanze fra costruzioni su fondi finitimi ed il criterio della prevenzione si applicano anche alle sopraelevazioni, che rappresentino a tutti gli effetti una nuova costruzione l'art 571 del codice civile del 1865 all'ultimo capoverso definiva come nuova fabbrica ai fini del rispetto delle distanze le sopraelevazioni ('alzamento di una casa e di un muro gia esistentè), mentre gli artt 873 e seguenti codice vigente non conservano tale specifico riferimento per la sua superfluita. (V 2893-67, massima n 330520 2684-67, massima n 330133).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127, Cod. Civ. Abrog. art. 571, Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)