Sez. 2, Sentenza n. 2684 del 31/10/1967 (Rv. 330133 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE FRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CALCOLO DELLA DISTANZA - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - IN GENERE - MISURAZIONE DELLA DISTANZA ALLA BASE DELLE COSTRUZIONI.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE FRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CALCOLO DELLA DISTANZA - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - IN GENERE - MISURAZIONE DELLA DISTANZA ALLA BASE DELLE COSTRUZIONI.*
Il principio della prevenzione non puo applicarsi in modo che il rispetto della distanza fra costruzioni che si fronteggino vada misurata autonomamente per ogni piano dell'edificio, cosi che il proprietario che sopraelevi possa spingersi senza limiti verso il suolo del vicino, quando la costruzione di questo abbia un'altezza inferiore. La distanza fra edifici va invece misurata sempre sul suolo, alla base degli edifici medesimi, o in caso di sporgenze, alla proiezione di queste sul suolo. Pertanto, nel caso di edifici finitimi costituiti da due vani terranei, con muro divisorio comune, se il proprietario di uno dei detti vani abbia in precedenza sopraelevato la sua costruzione a distanza, dal confine, inferiore a metri tre, il proprietario dell'altro edificio, che intenda sopraelevare, deve attenersi all'alternativa di cui allo art. 873 cod.civ., ossia a costruire in aderenza o costruire alla distanza di metri tre dal confine originario del terraneo. (sulla prima parte, Conf. 2125-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)