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Sez. 1, Sentenza n. 3295 del 13/05/1983 (Rv. 428184 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - INCAPACITÀ DEI GENITORI, PER LIMITATEZZA MENTALE E CULTURALE, AD OFFRIRE UN MINIMO DI ASSISTENZA E DI EDUCAZIONE AI LORO FIGLI - STATO DI ABBANDONO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428184-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - INCAPACITÀ DEI GENITORI, PER LIMITATEZZA MENTALE E CULTURALE, AD OFFRIRE UN MINIMO DI ASSISTENZA E DI EDUCAZIONE AI LORO FIGLI - STATO DI ABBANDONO - SUSSISTENZA.*

Ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori, l'incapacità dei genitori, per la loro irrimediabile limitatezza mentale e culturale, ad offrire un minimo di assistenza e di educazione ai loro figli non esclude una situazione di abbandono e la stessa non può configurarsi come causa di forza maggiore che legittima la omessa dichiarazione di adottabilità, dal momento che tale forza maggiore deve consistere in un fatto sopravvenuto ed esterno e non può mai essere ravvisata nel modo di essere congenito di chi è tenuto all'assolvimento di un determinato dovere.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)