Sez. 1, Sentenza n. 3295 del 13/05/1983 (Rv. 428184 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - INCAPACITÀ DEI GENITORI, PER LIMITATEZZA MENTALE E CULTURALE, AD OFFRIRE UN MINIMO DI ASSISTENZA E DI EDUCAZIONE AI LORO FIGLI - STATO DI ABBANDONO - SUSSISTENZA.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - INCAPACITÀ DEI GENITORI, PER LIMITATEZZA MENTALE E CULTURALE, AD OFFRIRE UN MINIMO DI ASSISTENZA E DI EDUCAZIONE AI LORO FIGLI - STATO DI ABBANDONO - SUSSISTENZA.*
Ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori, l'incapacità dei genitori, per la loro irrimediabile limitatezza mentale e culturale, ad offrire un minimo di assistenza e di educazione ai loro figli non esclude una situazione di abbandono e la stessa non può configurarsi come causa di forza maggiore che legittima la omessa dichiarazione di adottabilità, dal momento che tale forza maggiore deve consistere in un fatto sopravvenuto ed esterno e non può mai essere ravvisata nel modo di essere congenito di chi è tenuto all'assolvimento di un determinato dovere.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)