Sez. 1, Sentenza n. 935 del 17/02/1986 (Rv. 444458 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONI DI ABBANDONO - IN GENERE - COMPORTAMENTO DEI GENITORI NON DERIVANTE DA UNO SPECIFICO PROPOSITO DI DISFARSI DEL MINORE - IRRILEVANZA.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONI DI ABBANDONO - IN GENERE - COMPORTAMENTO DEI GENITORI NON DERIVANTE DA UNO SPECIFICO PROPOSITO DI DISFARSI DEL MINORE - IRRILEVANZA.*
Sia nella legge di riforma 3 maggio 1983 n. 184 che nella precedente disciplina dell'adozione speciale, la dichiarazione dello stato di adottabilità è rivolta a tutelare il prioritario interesse del minore ad un normale sviluppo fisico e psichico e non configura una sanzione a carico di genitori immeritevoli. Pertanto, con riguardo ad una situazione di abbandono del figlio derivante dal fatto che i genitori gli abbiano fatto mancare un'assidua ed amorevole assistenza nelle varie necessità quotidiane e talora la stessa alimentazione o l'abbigliamento, pur essendo in condizioni economiche di provvedervi, la suddetta dichiarazione d'adottabilità non può trovare ostacolo nella considerazione che l'indicato comportamento dipenda da un disordinato ed atipico costume di vita e da difetto di consapevolezza e non da uno specifico proposito di disfarsi del minore. (Conf 5650/84, mass n 437328; (Conf 3295/83, mass n 428184; (Conf 2598/83, mass n 427471).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Legge 03/05/1983 num. 184 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)