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Sez. L, Sentenza n. 816 del 29/01/1988 (Rv. 457215 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CREDITI PREVIDENZIALI - INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA - ATTRIBUZIONE SULLE SOMME DOVUTE AL LORDO DELLE RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTIVE.*
Stato
decisa il 1988-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457215-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CREDITI PREVIDENZIALI - INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA - ATTRIBUZIONE SULLE SOMME DOVUTE AL LORDO DELLE RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTIVE.*

Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sui crediti previdenziali (ex art. 1224 cod. civ.) - al pari degli interessi e della rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro (ex art. 429, terzo comma cod. proc. civ.) vanno riconosciuti sulle somme dovute al lordo, non già al netto delle ritenute fiscali e contributive, atteso che il meccanismo di tali ritenute inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle somme spettanti all'assicurato e si riferisce invece al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento e alla liquidazione del credito previdenziale non ha il potere di interferire. (Conf 3871/87, mass n 452733).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)