Sez. 1, Sentenza n. 1879 del 05/07/1973 (Rv. 364923 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 52 DELLA LEGGE N 762 DEL 1940 - EFFETTI SUL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 52 DELLA LEGGE N 762 DEL 1940 - EFFETTI SUL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA.*
La dichiarazione di illegittimita costituzionale (sentenza della Corte costituzionale 30 dicembre 1961 n 79) del secondo periodo del secondo comma dell'art 52 della legge 19 giugno 1940 n 762 sull'IGE, ha colpito 'in totò detta disposizione e pertanto gli effetti della pronuncia della Corte costituzionale non sono limitati al precetto del 'solve et repetè, ma riguardano anche la norma relativa al termine di sessanta giorni per proporre il gravame dinanzi all'AGO avverso l'ordinanza definitiva dell' intendente di finanza e contro il decreto del ministro delle Finanze emesso a norma dell'art 58 della stessa legge. (Conf 833/72).*
Riferimenti normativi: Legge 19/06/1940 num. 762 art. 58, Legge 19/06/1940 num. 762 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)