Sez. 1, Sentenza n. 46 del 09/01/1975 (Rv. 373177 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - TERMINE DI DECADENZA DI SESSANTA GIORNI - DICHIARAZIONE D'INCOSTITUZIONALITA DEL PRECETTO DEL SOLVE ET REPETE - EFFICACIA ABOLITIVA DEL TERMINE - SUCCESSIVA ORDINANZA DI CORREZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITAZIONE DELL'INCOSTITUZIONALITA AL SOLO PRECETTO - REGIME INTERMEDIO - OSSERVANZA DEL TERMINE - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - TERMINE DI DECADENZA DI SESSANTA GIORNI - DICHIARAZIONE D'INCOSTITUZIONALITA DEL PRECETTO DEL SOLVE ET REPETE - EFFICACIA ABOLITIVA DEL TERMINE - SUCCESSIVA ORDINANZA DI CORREZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITAZIONE DELL'INCOSTITUZIONALITA AL SOLO PRECETTO - REGIME INTERMEDIO - OSSERVANZA DEL TERMINE - ESCLUSIONE.*
La pronunzia di incostituzionalita della disposizione di cui al secondo periodo del secondo comma dell'art 52 della legge 19 giugno 1940, n 762 (istitutiva dell' IGE) - quale risultava dal dispositivo della sentenza della Corte costituzionale 30 dicembre 1961 n 79, pubblicato nei modi di legge - comprendeva la suddetta disposizione nella sua interezza, riferendosi oltre che al precetto del solve et repete anche alla norma relativa all'osservanza del termine di sessanta giorni per ricorrere al giudice ordinario contro l'ordinanza definitiva dell' intendente di finanza o il decreto del ministro. Pertanto, nel periodo compreso tra la pubblicazione della suddetta sentenza e la successiva ordinanza di correzione in data 21 novembre 1973, avente efficacia irretroattiva, con la quale la Corte costituzionale ha precisato che la dichiarazione di incostituzionalita era stata circoscritta al solo precetto del solve et repete, i contribuenti dovevano ritenersi esentati dall'osservanza del suddetto termine di decadenza, potendo proporre l'Azione giudiziaria nel termine semestrale di cui all'art 33 della legge 9 aprile 1911 n 330. (V 1879/73, mass n 364923; 740/73, mass n 362967).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 09/04/1911 num. 330 art. 33, Legge 19/06/1940 num. 762 art. 52 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)