Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 15/09/2000 (Rv. 540185 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Inesistenza della clausola compromissoria - Sanabilità della carenza di potere degli arbitri in relazione al successivo comportamento delle parti - Esclusione - Fondamento.
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE
In ipotesi di clausola compromissoria inesistente (nella specie, per estinzione, a seguito di novazione del contratto che la prevedeva) il successivo comportamento delle parti (che, come nella specie, abbiano avviato e concluso il procedimento portante all'insediamento degli arbitri) non vale a sanare il vizio di carenza di potere degli arbitri, senza che, in contrario, possa essere invocato il disposto dell'art. 829 comma primo n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art.817 cod. proc. civ., atteso che tale disposizione si riferisce al superamento, da parte degli arbitri, dei limiti loro imposti dal compromesso e non alla diversa ipotesi di originaria e totale carenza di potere e atteso inoltre che, in subiecta materia, deve escludersi ogni possibilità di interpretazione analogica, ponendosi la competenza arbitrale come derogatoria alla competenza del giudice naturale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)