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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19917 del 09/08/2017 (Rv. 645693 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Deduzione di inesistenza della clausola compromissoria - Poteri del giudice di merito – Conseguenze - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645693-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE

In tema di arbitrato, ove si deduca la nullità del lodo per inesistenza della clausola compromissoria, alla cognizione del giudice ordinario non possono essere applicati i limiti stabiliti per la valutazione delle altre clausole, né la sanatoria per decadenza dal termine di impugnazione o l'applicazione del principio generale di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione o ancora la sanatoria del vizio per il comportamento delle parti, poiché in tale ipotesi il giudice deve interpretare previamente la detta previsione contrattuale oggetto di contestazione, per accertare se contenga o meno la volontà di compromettere in arbitri, presupposto per la regolare instaurazione del relativo giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)