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Sez. 1, Sentenza n. 8107 del 14/06/2000 (Rv. 537586 - 01)

TITOLI DI CREDITO - IN GENERE RINVIO A LEGGI SPECIALI | "Dematerializzazione" ex D.lgs. n. 213 del 1998 - Portata - Individuazione dei titoli - Necessità.
Stato
decisa il 2000-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537586-01

TITOLI DI CREDITO - IN GENERE RINVIO A LEGGI SPECIALI

La "dematerializzazione" (o "decartolarizzazione") dei titoli di credito, secondo il regime compiutamente attuato dalla legge n. 231 del 1998, supera la fisicità del titolo, consentendone forme di consegna e di trasferimento virtuali (agli effetti, ad esempio, della costituzione in pegno), senza la movimentazione o addirittura neppure la creazione del supporto cartaceo; essa non elimina, però, anche la necessità dell'individuazione, a norma dell'art. 1378 cod.civ., attraverso meccanismi sia pure alternativi di scritturazione, del titolo stesso come bene immateriale, configurandosi, altrimenti, in relazione a questo, un credito e non più un titolo di credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1378, Decreto Legisl. 24/06/1998 num. 213 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)