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Sez. 1, Sentenza n. 5264 del 28/05/1998 (Rv. 515865 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO | Realità del contratto - Conseguenze - Sostituzione dell'oggetto della garanzia - Nuova e distinta garanzia - Configurabilità - Esigenza di salvaguardare la continuatività del rapporto - Patto di rotatività - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515865-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO

Premesso che il carattere reale del contratto di costituzione della garanzia pignoratizia comporta che ogni sostituzione di beni dati in pegno configura un nuovo contratto, conseguendone l'assoggettabilità alla revoca ove la sostituzione sia avvenuta nei termini di cui agli artt. 64 e 67 della legge fallimentare, il cosiddetto patto di rotatività, in virtù del quale si preveda fin dall'origine la sostituzione totale o parziale dei beni oggetto della garanzia, considerati non nella loro individualità ma per il loro valore economico, salvaguardando in tal modo la continuità del rapporto, e facendosene risalire gli effetti all'originaria consegna, può essere operante solo ove la sostituzione dell'oggetto avvenga entro i limiti di valore dei beni originariamente dati in pegno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2784, Cod. Civ. art. 2786, Cod. Civ. art. 2787, Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)