diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2207 del 20/12/1983 Cc. (dep. 19/01/1984) Rv. 162182 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - MANDATO DI CATTURA EMESSO CONTESTUALMENTE AL DEPOSITO DELL'ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1983-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162182-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - MANDATO DI CATTURA EMESSO CONTESTUALMENTE AL DEPOSITO DELL'ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - SUFFICIENZA.*

Qualora il mandato di cattura sia emesso contestualmente al deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio ed anzi contestualmente nella stessa ordinanza, il provvedimento restrittivo non richiede autonoma motivazione, potendo questa essere desunta per relationem dallo stesso provvedimento di rinvio a giudizio. Ne consegue che in tal caso è inammissibile il motivo di impugnazione concernente la sussistenza dei sufficienti indizi di colpevolezza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)