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Sez. 1, Sentenza n. 454 del 24/01/1986 Cc. (dep. 11/03/1986) Rv. 172095 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - PROVVEDIMENTI EMESSI CON L'ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - RICORSO PER CASSAZIONE - VIZI CONCERNENTI I SUFFICIENTI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - DEDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE - IPOTESI ECCEZIONALE DI MANCATA INDICAZIONE DI ELEMENTI INDIZIANTI - DEDUCIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172095-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - PROVVEDIMENTI EMESSI CON L'ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - RICORSO PER CASSAZIONE - VIZI CONCERNENTI I SUFFICIENTI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - DEDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE - IPOTESI ECCEZIONALE DI MANCATA INDICAZIONE DI ELEMENTI INDIZIANTI - DEDUCIBILITÀ.*

Qualora venga emesso mandato di cattura, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. pen., contestualmente all'ordinanza di rinvio a giudizio, il provvedimento restrittivo non richiede autonoma motivazione, potendo questa essere desunta "per relationem" dallo stesso provvedimento di rinvio, con la conseguenza che non sono deducibili in Sede di legittimità vizi di motivazione concernenti i sufficienti indizi di colpevolezza, richiesti dall'art. 252 cod. proc. pen. come condizione generale per l'emissione del mandato di cattura. Tale principio non è applicabile nel caso, del tutto eccezionale, in cui nell'ordinanza di rinvio a giudizio non sia indicato alcun elemento indiziante che giustifichi il provvedimento restrittivo della libertà personale. (V mass n 154510; (V mass n 162182; (V mass n 170353).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 375 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)