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Sez. 1, Sentenza n. 1763 del 27/01/2006 (Rv. 589747 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Osservanza delle prescrizioni della tariffa professionale in relazione al valore della controversia - Obbligo del giudice - Sussistenza - Determinazione di detto valore - Omesso deposito della nota spese del difensore della parte vittoriosa - Riferimento a quella depositata dal difensore della parte soccombente - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589747-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

In materia di liquidazione degli onorari degli avvocati, il giudice รจ tenuto al rispetto dei minimi e massimi prescritti dalla tariffa professionale forense in relazione al valore dalla causa, che deve essere determinato correttamente, senza che possa farsi riferimento, in caso di omesso deposito della nota spese da parte del difensore della parte vittoriosa, alle indicazioni contenute in quella depositata dal difensore della parte soccombente, le quali non valgono a giustificare una erronea individuazione di detto valore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)