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Sez. 3, Sentenza n. 8158 del 23/05/2003 (Rv. 563465 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Criteri - Necessità di specificare il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile - Sussistenza - Verificabilità del rispetto dei minimi tariffari - Necessità.
Stato
decisa il 2003-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563465-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

In materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, il giudice deve prendere in esame le richieste della parte vittoriosa e determinare l'ammontare del compenso dovuto al professionista, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia, onde consentire il controllo sulle sue statuizioni, stante l'inderogabilità dei compensi minimi prevista dall'art. 24 della legge 13 giugno 1942 n. 794.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)