Sez. 3, Sentenza n. 3678 del 29/10/1975 (Rv. 377890 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - PERIODO MINIMO DI DURATA - ELEVAZIONE DA SEI A QUINDICI ANNI EX ART 17 LEGGE 11 FEBBRAIO 1971 N 11 - CONTRATTI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - APPLICABILITA DELL'ART 17 - EFFETTI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - PERIODO MINIMO DI DURATA - ELEVAZIONE DA SEI A QUINDICI ANNI EX ART 17 LEGGE 11 FEBBRAIO 1971 N 11 - CONTRATTI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - APPLICABILITA DELL'ART 17 - EFFETTI.*
L'art 17 primo comma della legge 11 febbraio 1971 n 11, il quale, per i contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, regolati dalla legge 22 luglio 1966 n 606, eleva da sei a quindici anni il periodo minimo di durata, opera anche nei confronti dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n 11 del 1971, nel senso di prorogarne la scadenza fino al compimento del quindicesimo anno.*
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 606 art. 1, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)