Sez. L, Sentenza n. 6428 del 10/12/1979 (Rv. 403163 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - AFFITTO A NON COLTIVATORE DIRETTO - DURATA MINIMA DI QUINDICI ANNI - ART 17 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - CONTRATTI IN CORSO - TEMPO TRASCORSO - COMPUTO NELLA DURATA MINIMA.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - AFFITTO A NON COLTIVATORE DIRETTO - DURATA MINIMA DI QUINDICI ANNI - ART 17 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - CONTRATTI IN CORSO - TEMPO TRASCORSO - COMPUTO NELLA DURATA MINIMA.*
L'art 17 della legge 11 febbraio 1971 n 11, a differenza di quanto stabilito per i contratti di affitto di fondo rustico a coltivatore diretto, prorogati fino a nuova disposizione dall'art 14 della legge 15 settembre 1964 n 756, esige solo che la durata dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto non sia inferiore a quindici anni, disponendo cosi non gia una proroga dei contratti in corso, ma un periodo minimo di durata, nel quale va compreso, per i rapporti in corso al momento della sua entrata in vigore, e giammai interrotti, anche il tempo anteriore al detto momento. (V 3678/75, mass n 377890; (V 3907/75, mass n 378168; (V 2216/75, mass n 376005; (Conf 2917/76, mass n 381683).*
Riferimenti normativi: Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)