Sez. 3, Sentenza n. 7108 del 30/07/1997 (Rv. 506336 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - CONCILIAZIONE | Tentativo obbligatorio ex art. 46 legge n. 203 del 1982 - Portata della previsione - Domanda di risoluzione dell'affitto a conduttore non coltivatore diretto - Applicabilità - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - CONCILIAZIONE
In tema di risoluzione di contratti agrari, la disposizione dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, la quale prescrive il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie in materia di contratti agrari, non è applicabile nel caso di domanda di risoluzione del contratto di affitto del fondo rustico a conduttore non coltivatore diretto, dato che il cit. art. 46 non è espressamente richiamato nell'art. 23 della medesima legge, relativo ai rapporti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, e la sua estensione a tali rapporti è impedita da ragioni sistematiche, attesa la loro intrinseca diversità rispetto a quelli di affitto a coltivatore diretto.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)